Art. 111.
(Lavori di demolizione e di rimozione dell'amianto).

      1. I lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto possono essere effettuati solo da imprese rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 12, comma 4, della legge 27 marzo 1992, n. 257.
      2. Il datore di lavoro, prima dell'inizio di lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto o di materiali contenenti amianto da edifici, strutture, apparecchi e impianti, nonché dai mezzi di trasporto, predispone un piano di lavoro.
      3. Il piano di cui al comma 2 prevede le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e la protezione dell'ambiente esterno.
      4. Il piano di cui al comma 2, in particolare, prevede e contiene informazioni su:

          a) rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto prima dell'applicazione delle tecniche di demolizione, a meno che tale rimozione non possa costituire

 

Pag. 132

per i lavoratori un rischio maggiore di quello rappresentato dal fatto che l'amianto o i materiali contenenti amianto vengano lasciati sul posto;

          b) fornitura ai lavoratori dei DPI;

          c) verifica dell'assenza di rischi dovuti all'esposizione all'amianto sul luogo di lavoro, al termine dei lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto;

          d) adeguate misure per la protezione e per la decontaminazione del personale incaricato dei lavori;

          e) adeguate misure per la protezione dei terzi e per la raccolta e lo smaltimento dei materiali;

          f) adozione, nel caso in cui sia previsto il superamento del valore limite di cui all'articolo 109, delle misure di cui all'articolo 110, adattandole alle particolari esigenze del lavoro specifico;

          g) natura dei lavori e loro durata presumibile;

          h) luogo ove i lavori saranno effettuati;

          i) tecniche lavorative adottate per la rimozione dell'amianto;

          l) caratteristiche delle attrezzature o dei dispositivi che si intendono utilizzare ai fini di cui alle lettere d) ed e).

      5. Una copia del piano di cui al comma 2 è inviata all'organo di vigilanza, almeno un mese prima dell'inizio dell'attività lavorativa.
      6. L'invio della documentazione di cui al comma 4 del presente articolo sostituisce gli adempimenti di cui all'articolo 105.
      7. I lavoratori ovvero i loro rappresentanti hanno accesso al piano di cui al comma 2.